Dal 26 ottobre 2006 viene emesso il passaporto elettronico, valido per tutto i Paesi del mondo, e per rilascio sono necessari i seguenti documenti:
-
2 fotografie larghezza 35-40 mm. su sfondo bianco carta fotografica. Il viso deve essere completamente libero, occhi aperti e chiaramente visibili (i capelli non devono stare davanti agi occhi), sguardo diretto all'obiettivo, luce uniforme senza ombre e riflessi.
-
versamento di euro 44,66 sul c/c postale n. 67422808 intestato al "Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro" con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico";
-
40,29 euro in marche CC.GG.;
· fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
RINNOVO
Documentazione da presentare:
· fotocopia documento d'identità;
· passaporto da rinnovare.
Guida sintetica passaporti italiani idonei per entrare negli Stati Uniti senza visto:
· passaporto a lettura ottica emesso o rinnovato prima del 26.10.2005
· passaporto a lettura ottica dotato di fotografia digitale emesso a partire dal 26.10.2005
· passaporto a lettura ottica elettronico e biometrico, dotato di chip e fotografia digitale emesso a partire del 26.10.2006
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Modalità: Gli uffici Anagrafici del Comune rilasciano i seguenti documenti:
-
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
-
autentica di copie e documenti
-
carta d'identità
-
certificato di cittadinanza
-
certificato di esistenza in vita
-
certificato di godimento di diritti politici e iscrizioni alle liste elettorali
-
certificato di residenza
-
certificato di stato di famiglia
-
certificato di stato di famiglia per assegni familiari
-
certificato di stato libero
Osservazioni: I certificati hanno validità sei mesi.
I certificati vengono rilasciati in carta libera o in bollo, a seconda dell'uso, in base alle disposizioni di legge.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA'
Modalità: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è rilasciata al cittadino maggiorenne che debba dichiarare un fatto, uno stato o una qualità personale o a diretta conoscenza dell'interessato, per la successiva produzione a Ente non pubblico.
Infatti il D.P.R. 445/2000 ha abolito l'autentica della firma su sottoscrizioni/dichiarazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui l'istanza o la dichiarazione abbiano un contenuto di carattere economico (richiesta di riscossione di ratei maturati ma non riscossi, delega a riscossione delle pensioni etc).
Le dichiarazioni sostitutive non soggette all'autenticazione della firma vanno presentate unitamente alla fotocopia del documento d'identità.
La legge sancisce l'opportunità di sostituire a taluni certificati, una dichiarazione personale, tale dichiarazione è soggetta al controllo dell'ufficio che la riceve.
In caso di falso il dichiarante è punito secondo le norme del Codice Penale.
La dichiarazione è redatta su apposito modello riportante la dichiarazione resa dall'interessato al funzionario incaricato, il quale, previa esibizione di un documento d'identità, provvede ad autenticare la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione può essere redatta in carta libera o in bollo a seconda dell'uso.
I cittadini stranieri extracomunitari possono rendere dichiarazioni solo se le stesse siano documentabili o attestabili presso un Ente pubblico.
Download modulistica:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare agli enti della Pubblica Amministrazione possono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall'interessato) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.
Possono essere autocertificati:
-
data e luogo di nascita
-
cittadinanza
-
esistenza in vita
-
decesso dei familiari
-
stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo
-
residenza
-
godimento dei diritti politici
-
stato di famiglia
-
nascita del figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente
-
iscrizione in albi ed elenchi pubblici
-
appartenenza ad ordini professionali
-
titolo di studio, esami sostenuti
-
qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
-
situazione economica e reddituale
-
qualità di pensionato
-
qualità di studente
-
qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
-
iscrizione presso associazioni
-
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare.
Download modulistica:
AUTENTICAZIONE DI FIRME
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, l'autentica di firma su domande o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si intende soddisfatta allegando copia fotostatica di un documento di identità . È richiesta l'autentica della firma solo per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (esempio deleghe per la riscossione di pensioni). Nei rapporti coi privati che vi acconsentano, è necessaria l'autenticazione della firma, ed è indispensabile che la sottoscrizione avvenga in presenza dell'impiegato addetto. Non possono comunque essere autenticate in Comune firme su atti che stabiliscono un rapporto giuridico tra privati (procure, autorizzazioni, contratti, quietanze ecc.) Documentazione da presentare:
AUTENTICAZIONE DI COPIE
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la conformità di una copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di titoli di studio e di servizio e dei documenti fiscali può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa. Nei rapporti coi privati, per ottenere l'autenticazione di una copia, è indispensabile l'esibizione del documento originale. Documentazione da presentare:
In nessun caso può essere autenticata una copia da un'altra già autenticata
LEGALIZZAZIONE E AUTENTICA DI FOTOGRAFIA
Modalità: L'autenticazione e la legalizzazione di fotografie si effettua soltanto per il passaporto e patente di guida. Per la licenza di caccia o porto d'armi viene eseguita direttamente dal Comando dei Carabinieri di Caravaggio.
b) Ufficio stato civile
Servizi forniti dall'ufficio stato civile:
-
rilascio di certificati di stato civile
-
dichiarazione di nascita
-
pubblicazione di matrimonio e rilascio certificato di eseguita pubblicazione
-
dichiarazione di morte
-
richiesta di cremazione
1) RILASCIO CERTIFICATI DI STATO CIVILE
Presso l'ufficio dello Stato Civile vengo rilasciati i certificati e gli estratti di nascita, matrimonio e morte. Tutti i certificati di stato civile vengono rilasciati in carta libera in base alle disposizioni di legge. I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, ecc) non hanno scadenza.
2) DICHIARAZIONE DI NASCITA
Modalità: La denuncia di nascita può essere fatta da un genitore, da un procuratore (munito di procura speciale), o il medico, l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.
La denuncia di nascita può essere effettuata:
- entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita;
- entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita;
- entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa di regola presso quello della madre
Al momento della denuncia occorre presentare:
- attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale ove è nato il bambino;
- documento d'identità valido dei dichiaranti.
Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero, è a cura di quest'ultimo trasmettere l'atto al Comune ove ha sede l'Ospedale o, su specifica richiesta dei genitori, l'atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.
Osservazione: nel caso in cui i genitori non siano legati tra loro da vincolo matrimoniale ed intendano riconoscere il figlio, devono essere presenti entrambi per sottoscrivere la denuncia di nascita.
L'atto di nascita sarà immediatamente registrato e comunicato all'Ufficio Anagrafe perché si provveda all'iscrizione del nuovo nato nell'anagrafe delle persone residenti. L'Ufficio Anagrafe trasmetterà telematicamente i dati del bambino al Ministero delle Finanze che provvederà ad inserirli nell'anagrafe tributaria e ad attribuire il numero di codice fiscale. I genitori riceveranno all'atto della dichiarazione di nascita l'indicazione di tale codice attribuito da parte del Comune e successivamente il tesserino da parte del Ministero delle Finanze.
3) MATRIMONIO E PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
La celebrazione del matrimonio, civile o concordatario (religioso con effetti civili) deve essere preceduta dalla richiesta da parte degli sposi (o del parroco) della pubblicazione. Per i cittadini italiani i documenti necessari per il procedimento saranno acquisiti direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile. L'atto di pubblicazione resterà affisso per otto giorni consecutivi; tale atto non vincola i potenziali sposi ma il matrimonio potrà essere celebrato solo entro 180 giorni dall'avvenuta pubblicazione. Trascorso tale termine, sarà necessario chiedere una nuova pubblicazione. L'atto del matrimonio concordatario sarà trasmesso dal parroco all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà a trascriverlo nei propri registri e a darne comunicazione all'Ufficio Anagrafe per il conseguente aggiornamento degli atti.
Modalità: E' possibile chiedere le pubblicazioni per matrimonio con rito religioso/civile solo se almeno uno dei futuri sposi è residente nel Comune. Gli sposi al momento della richiesta di pubblicazione, che viene fissata previo appuntamento chiamando il numero 0363/860724 , si devono presentare muniti di documento d'identità e codice fiscale unitamente a:
-
la richiesta del parroco o del ministro di culto competente per territorio, nel caso di matrimonio concordatario o altro culto acattolico
-
il nulla - osta al matrimonio, rilasciato dall'ambasciata/consolato straniero, tradotta in lingua italiana, legalizzata nella firma in caso di mancanza di convenzione con lo Stato, nel caso in cui uno degli sposi sia cittadino straniero.
Tale nulla-osta deve contenere le complete generalità del futuro sposo, vale a dire, nome e cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità,cittadinanza, residenza , stato civile e la dicitura che "giusta le leggi vigenti nello Stato che rilascia il documento, il matrimonio contratto dal proprio cittadino, esplica effetti ed è quindi valido.
La mancanza di uno o più dati sopraccitati comporta la presentazione di una certificazione di nascita debitamente tradotta e legalizzata.
Osservazioni: Si consiglia per i casi particolari di contattare preventivamente l'ufficio competente al n. 0363/860724 .
4) DENUNCIA DI MORTE
Modalità: La denuncia viene effettuata normalmente entro le ventiquattro ore successive al decesso per tutti i morti nel territorio comunale.
La denuncia di morte viene fatta da un congiunto o dalle imprese specializzate presentando la scheda ISTAT compilata del medico curante.
In caso di morte in ospedale, casa di riposo o altro istituto, all'incombenza provvederà il responsabile della struttura.
Non si può dare luogo alla sepoltura a un defunto senza che l'Ufficiale dello Stato Civile abbia preventivamente rilascio il permesso di seppellimento.
In caso di incidenti o morti sospette è indispensabile il nulla osta al seppellimento rilasciato dal Procuratore della Repubblica.
5) CREMAZIONE
Perché possa essere autorizzata la cremazione di una salma sono necessarie:
-
la domanda di un familiare o di persona da questi delegata;
-
la volontà del defunto espressa in un testamento (in mancanza di testamento, volontà dichiarata con atto scritto dal coniuge o dal parente più prossimo; in caso di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza);
-
in caso di iscrizione ad associazioni riconosciute per tale fine, domanda firmata dal defunto associato, convalidata dal presidente di tale associazione;
-
certificato di morte e permesso di seppellimento;
-
certificato del medico necroscopo;
-
nulla osta dell'autorità giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta.
c) Ufficio elettorale
Il Servizio elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune.
Il Servizio provvede d'ufficio alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali, alla gestione dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, all'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio tenuto a cura della Corte d'Appello di Brescia, al rilascio della tessera elettorale o della certificazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto; all'aggiornamento biennale dell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione. La stessa tessera elettorale è utilizzabile 18 volte; pertanto va conservata con cura.